Art. 4.
(Organi della rappresentanza militare a livello centrale).

      1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) che si articola:

          a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, per tematiche specifiche;

          b) per i comporti difesa e sicurezza;

          c) per commissioni di categoria, istituite all'interno del COCER, delle sezioni e

 

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dei comparti, per l'esame delle tematiche di esclusivo interesse di ciascuna categoria.